art. 1 â Definizione
I corpi idrici sono un sistema vivente dotato di energia e forza cinetica. Sono corsi dâacqua che continuamente si muovono in solchi del terreno diramandosi in una superficie radicante che delinea particolari filamenti nella geografia dei territori. I corpi idrici sono vie, labirinti, concentrati di vite stanziali e migratorie rese possibili attraverso lâeterno moto di sĂ© stessi.
I corpi idrici si muovono sulla superficie della terra e, tendendo verso gli oceani, confluiscono e affluiscono tra loro formando altri piccoli e grandi corsi. Constano di una tale concentrazione e varietĂ di colori, luci, minerali, vegetali, animali, da definirli come tra i piĂč complessi e rilevanti ambienti. Ognuno ha il proprio corso, caratteristiche, rumori e arie.
Dopo essere stati nuvole, nebbie, piogge, si manifestano attraverso i cicli delle acque come sorgenti in qualche solco di roccia o terreno.
I corpi idrici sono ovunque, sono la terra che attraversano e il cielo da cui sono sovrastati.
I loro cicli non si possono fermare. Per questi motivi, al pari di altri organismi quali vegetali, animali e minerali meritano attenzione e tutela nel loro essere soggetti di diritto.
art. 2 â Consapevolezza e riconoscimento
I corpi idrici sono esseri viventi sensibili che influenzano altri ecosistemi e hanno un ruolo fondamentale negli equilibri della biodiversitĂ . Hanno diritto al riconoscimento nella toponomastica e nella topografia. Il diritto al nome Ăš funzionale allâaccrescimento del loro valore nella coscienza pubblica, al fine di essere conosciuti e riconosciuti, individuati e rispettati dalle comunitĂ con cui entrano in relazione per le loro qualitĂ , caratteristiche e specifiche proprietĂ .
Riconoscerli in quanto soggetti introduce la necessitĂ di non sottovalutarne lâimportanza, dimenticarli o ignorarli e non ridurli a una mera risorsa utilitaristica e lucrativa.
I corpi idrici hanno il diritto alla tutela e al rispetto della loro storia e delle loro forme.
art. 3 â Miglioramento delle condizioni ambientali
I corpi idrici sono coinvolti nei cicli vitali del pianeta, sono una esistenza continuativa che si espande su molteplici aree geografiche sotterranee e non.
Hanno il diritto di muoversi liberamente sulle proprie traiettorie e di essere messi in condizione di non diventare soggetto pericoloso per le forme viventi a essi correlate ( tramite sostanze inquinanti o deviazioni violente di flussi o edilizia e tombinature eccessive).
Hanno il diritto di mantenere un buon livello di salute per poter continuare ad essere habitat fertile, nutrimento e sostentamento delle specie che li attraversano e che in cambio li arricchiscono, permettendo loro cosĂŹ di auto-depurarsi durante il percorso.
I corpi idrici hanno il diritto di proteggere la propria salute e quella di generazioni future multi-specifiche.
Per queste ragioni, Ăš doveroso proteggerli inibendo ulteriori danni ai loro ecosistemi ripristinando quanto piĂč possibile la biodiversitĂ e gli equilibri ecologici, laddove intaccati e compromessi.
art. 4 â Risorsa di sopravvivenza â conflitto dâuso
I corpi idrici sono la trama di un reticolato, una risorsa biologica complessa per gli ambienti in cui si trovano. Sono fonte di sostentamento per altri esseri viventi. Preservarne le caratteristiche evita di incorrere in disastri ambientali di portata molteplice.
Su di loro pesano conflitti dâuso di ogni sorta.
I corpi idrici hanno il diritto di essere messi in sicurezza con metodi sostenibili dallâ invasivitĂ limitata e che tengano in considerazione gli elementi caratteriali della loro biodiversitĂ .
Hanno quindi diritto di essere studiati, ognuno, da diversi punti di vista prima di ogni intervento.
Lâandamento dei loro flussi, lâuso dei loro corpi e lâincontro con i loro lembi, in quanto risorsa che coinvolge diversi interessi, esistenze e necessitĂ , deve essere soggetto a discussione conti esperti multi-disciplinari consapevoli di un tale sistema vitale complesso e privi di interessi economici specifici.
Devono essere considerati come soggetto di diritto, comprese le norme che regolano la proprietĂ umana.
art. 5 â Paesaggistico
Alcuni corpi idrici di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico, culturale, architettonico e artistico possono godere di una tutela aggiuntiva come patrimonio culturale e paesaggistico. I criteri per lâattribuzione della monumentalitĂ riguardano, tra gli altri, le dimensioni, la raritĂ e lâessere stati oggetto di interventi architettonici/umani di particolare impatto ambientale. #I corpi idrici hanno pertanto il diritto di vedere sospesi eccessivi interventi artificialmente ri-naturalizzanti nel rispetto della loro capacitĂ di praticare proprie forme di ri-equilibrio e riparazione indipendenti dalla mano umana.
art. 6- âAccesso e diritto di relazione
I corpi idrici appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico. Questa proprietĂ demaniale Ăš sovente indebitamente sottratta agli esseri viventi che vogliano relazionarsi con le superfici del fiume. I corpi idrici hanno il diritto ad argini, sponde e cigli che permettano il passaggio, lo scambio, la relazione con altri esseri viventi e con lâhabitat circostante.
I corpi idrici devono essere resi accessibili laddove sia permesso dalla conformazione e dalla sicurezza dellâargine, liberi da eccessive occupazioni di tipo urbanistico. Devono essere vie percorribili da parte di diverse forme di vita, per questa ragione i corpi idrici devono essere privi di barriere di relazione e incontro per la loro attitudine a soddisfare una funzione relazionale di interesse collettivo interspecifico. La possibilitĂ di avere con loro un contatto diretto deve essere garantita per ovvie ragioni di benessere ambientale, culturale e sociale. I corpi idrici hanno il diritto quindi di essere considerati bene paesaggistico di relazione, che li elevi a statuto non solo culturale ma anche soggetto relazionale con cui creare legami, affettivitĂ e memorie reciproche.
